{"id":1635,"date":"2021-10-01T13:58:15","date_gmt":"2021-10-01T11:58:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pubblicitaincambiomerce.it\/?p=1635"},"modified":"2026-04-20T11:51:14","modified_gmt":"2026-04-20T09:51:14","slug":"radio-e-tv-il-consiglio-di-stato-supporta-le-radio-contro-gli-spegnimenti-per-interferenze-internazionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/grupponext.net\/fr\/2021\/10\/01\/radio-e-tv-il-consiglio-di-stato-supporta-le-radio-contro-gli-spegnimenti-per-interferenze-internazionali\/","title":{"rendered":"Radio e TV &#8211; Il Consiglio di Stato supporta le radio contro gli spegnimenti per interferenze internazionali"},"content":{"rendered":"<blockquote><p>Parere sul nuovo TUSMAR<\/p><\/blockquote>\n<p>C\u2019\u00e8 un giudice a <strong>Berlino<\/strong>. Anzi, a <strong>Roma<\/strong>. Anche se solo nell\u2019esplicazione delle proprie attribuzioni consultive e non giurisdizionali. Il <strong>Consiglio di Stato<\/strong> ha infatti reso il parere sul nuovo <strong>TUSMAR<\/strong> (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici). Condivise molte delle critiche che avevamo ospitato su queste pagine, evidentemente oggettive. Tra le pi\u00f9 importanti: il rischio degli spegnimenti degli impianti FM incompatibili con le emissioni estere. Netto il Consiglio di Stato: \u201cPossibili ricadute negative, anche economiche, sulla concorrenza, con particolare riguardo alla radiofonia soprattutto locale e alle imprese italiane, spesso di piccole e medie dimensioni, che operano in questo settore, che vedrebbero sacrificata la loro attivit\u00e0 in ragione della tutela, ritenuta prevalente, dell\u2019interesse dei paesi radio-elettricamente confinanti\u201d.<\/p>\n<p>Con il parere n. 1582\/2021, pubblicato ieri, la Sezione Atti Normativi del Consiglio di Stato si \u00e8 pronunciata sullo schema di decreto legislativo contenente le modifiche al TUSMAR in attuazione della Direttiva UE 2018\/1808. Qui il documento integrale.<\/p>\n<p><strong>Condivisibile remissione ad Agcom<\/strong><\/p>\n<p>Condivisa la scelta di rimettere gran parte della disciplina attuativa all\u2019Autorit\u00e0 di regolazione di settore, l\u2019AGCOM, raccomandando l\u2019avvio di una prassi di leale collaborazione, come gi\u00e0 avvenuto con l\u2019<strong>ANAC<\/strong> per il codice appalti.<\/p>\n<p><strong>Migliorare concorrenza<\/strong><\/p>\n<p>Il parere del Consiglio di Stato suggerisce al legislatore miglioramenti in relazione al rapporto con la disciplina regionale e ai richiami al principio di concorrenza.<\/p>\n<p><strong>Precisare meglio ragioni di ampliamento ambito locale radiofonico<\/strong><\/p>\n<p>Con riguardo alla nuova delimitazione dell\u2019ambito locale radiofonico (raddoppio \u2013 con effetti di impatto regolatorio rilevanti \u2013 dell\u2019attuale soglia di copertura dal 25 al 50 per cento) la Sezione rileva come tale previsione non risulti espressamente sorretta da uno specifico criterio di delega n\u00e9 da disposizioni della direttiva.<\/p>\n<p><strong>Troppo generica tutela dignit\u00e0 umana<\/strong><\/p>\n<p>Troppo generiche sono state giudicate le prescrizioni dirette ai fornitori di servizi in ordine al \u201crispetto della dignit\u00e0 umana\u201d e \u201cdei principi e dei diritti\u201d di cui alla legge n. 633 del 1941. La Sezione, in proposito, pone l\u2019accento sulla tutela delle persone diversamente abili.<\/p>\n<p><strong>Bene risoluzione stragiudiziale controversie tra utenti e FSMA\/piattaforme<\/strong><\/p>\n<p>Positivo il giudizio sulle procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e tra utenti e fornitori di piattaforme. La Sezione chiede al Governo di valutare la possibilit\u00e0 di introdurre adeguati strumenti di monitoraggio al fine di poter progressivamente affinare i rimedi e adattarli alle esigenze emerse dalla prassi applicativa.<\/p>\n<p><strong>Misure contenimento livello sonoro nelle pubblicit\u00e0 non attuate<\/strong><\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato segnala poi che non risulta attuato il criterio di delega secondo il quale occorre \u201cprevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali\u201d. La Sezione riconosce sul punto che il Governo pu\u00f2 discrezionalmente decidere di non esercitare, per taluni punti o riguardo a determinati criteri direttivi, la delega conferita dal Parlamento, ma ricorda che quest\u2019ultimo aveva espressamente chiesto di arginare la diffusa tendenza degli operatori del settore di trasmettere i messaggi pubblicitari con un volume sonoro decisamente pi\u00f9 alto rispetto a quello della trasmissione o del programma nei quali il messaggio \u00e8 inserito, formulando a tal fine un apposito criterio direttivo molto chiaro, puntuale e specifico.<\/p>\n<p><strong>Razionalizzazione frequenze FM rischia di penalizzare comparto radiofonico\u2026.<\/strong><\/p>\n<p>Quanto alla progressiva razionalizzazione dell\u2019uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica in particolare al fine di eliminare o minimizzare situazioni interferenziali con i paesi radio-elettricamente confinanti (nelle more dell\u2019adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica) la Sezione richiama l\u2019attenzione del Governo sulle possibili ricadute negative, anche economiche, sulla concorrenza.<\/p>\n<p><strong>\u2026soprattutto locale<\/strong><\/p>\n<p>con particolare riguardo alla radiofonia soprattutto locale e alle imprese italiane, spesso di piccole e medie dimensioni, che operano in questo settore, che vedrebbero sacrificata la loro attivit\u00e0 in ragione della tutela, ritenuta prevalente, dell\u2019interesse dei paesi radio-elettricamente confinanti.<\/p>\n<p><strong>FSMA e produzione di opere europee<\/strong><\/p>\n<p>Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, che hanno la responsabilit\u00e0 editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro, il parere ricorda che, ai sensi della direttiva, si pu\u00f2 ad essi chiedere di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee con contributi proporzionati e non discriminatori. Sul punto, il parere osserva che devono tuttavia essere precisati i casi in cui le prescrizioni non si applicano ai fornitori di servizi di media aventi sede in altri Stati membri (ad es., perch\u00e9 aventi un fatturato o un pubblico di modesta entit\u00e0). Il Consiglio di Stato ritiene che vadano poi coordinate le disposizioni in modo da chiarire che, tra le opere europee, una sotto quota di investimento sia riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.<\/p>\n<p><strong>Mediaset<\/strong><\/p>\n<p>Il parere condivide l\u2019impostazione della nuova disciplina a tutela del pluralismo delle fonti di informazione, che fornisce attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea (causa C-719\/18), Vivendi SA contro AGCOM e nei confronti di Mediaset s.p.a. Il Consiglio di Stato auspica, tuttavia, una riconsiderazione della figura della \u201cnullit\u00e0\u201d per tutte \u201cle operazioni di concentrazione e le intese\u201d. Tale previsione generale potrebbe non essere giustificabile in tutti i casi, alla luce dell\u2019introduzione di un ampio potere di apprezzamento tecnico-discrezionale, riservato all\u2019Autorit\u00e0, sulla base di meri indici orientativi di rilevazione della sussistenza di \u201cposizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo\u201d.<\/p>\n<p><strong>Comunicazione politica<\/strong><\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato rammenta che vanno chiariti alcuni aspetti relativi al filtro nell\u2019accesso alla programmazione in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, dei Consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un sufficiente grado di rappresentativit\u00e0. In particolare dev\u2019essere precisata la modalit\u00e0 per determinare il criterio del \u201csufficiente grado di rappresentativit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p><strong>RAI<\/strong><\/p>\n<p>Il parere chiede di specificare meglio le ragioni per le quali si sono ampliati i requisiti di accesso alla candidatura per l\u2019elezione del componente del consiglio di amministrazione espresso dall\u2019assemblea dei dipendenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. Nell\u2019ambito dell\u2019adeguamento della normativa vigente, si invita il Governo a valutare se tra le cause ostative all\u2019accesso alla carica di membro del consiglio di amministrazione o alla sua conservazione debba essere introdotto il riferimento anche ai commissari straordinari del Governo, in sintonia con quanto previsto dalla legge sul conflitto di interessi (legge n. 215\/2004), e se, nel procedimento di revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, vada qualificato l\u2019intervento della Commissione parlamentare per l\u2019indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi come vero e proprio parere e non pi\u00f9 come valutazione.<\/p>\n<p><strong>Agcom<\/strong><\/p>\n<p>Quanto alle previsioni su Agcom, ad avviso della Sezione il suo nuovo potere sanzionatorio in materia di violazioni delle norme sul diritto d\u2019autore deve essere precisato e coordinato con le sanzioni esistenti. Oltre alle sanzioni a tutela dei minori, deve essere chiarito che le violazioni in materia di tutela dei diritti fondamentali e di accessibilit\u00e0 \u00e8 sanzionata da Agcom anche nel caso in cui tali violazioni non riguardino i minori.<\/p>\n<p><strong>Precisazioni su sanzioni<\/strong><\/p>\n<p>\u201cDeve essere infine precisato che Agcom applica le sanzioni non pi\u00f9 con riferimento alle posizioni dominanti, ma con riguardo alle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo \u2013 scrive il CdS nel parere \u2013 In questa prospettiva, anche i poteri sanzionatori di AGCOM concernenti i servizi di piattaforma per la condivisione di video vanno raccordati con il diverso grado di specificit\u00e0 dei vari precetti. In termini generali, andr\u00e0 operata una revisione della entit\u00e0 delle sanzioni, anche nel loro limite massimo, che tenga ragionevolmente conto del valore e del tipo di bene di volta in volta tutelato, allo scopo di assicurarne, da un lato, la portata deterrente e, dall\u2019altro, l\u2019idoneit\u00e0 a contribuire ad un adeguato e coerente sviluppo del mercato dell\u2019audiovisivo, secondo i criteri di proporzionalit\u00e0, ragionevolezza ed efficacia\u201c.<\/p>\n<p><strong>In collaborazione con: <a href=\"https:\/\/www.newslinet.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">newslinet.com<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Parere sul nuovo TUSMAR C\u2019\u00e8 un giudice a Berlino. Anzi, a Roma. Anche se solo nell\u2019esplicazione delle proprie attribuzioni consultive e non giurisdizionali. Il Consiglio di Stato ha infatti reso il parere sul nuovo TUSMAR (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici). 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